Alessandro

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Articolo 7 - Diritti e doveri del Soci onorari

La qualifica di Socio onorario da diritto a:

partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
partecipare alle attività organizzate a cui la Polisportiva aderisce;
fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi a seguito di apposite convenzioni atte a migliorare ed incentivare il rapporto tra Polisportiva ed associato.
I Soci onorari sono tenuti ad osservare le norme statutarie ed i regolamenti della Associazione nonché le deliberazioni e le decisioni degli organi statutari.
Sono tenuti, in caso di partecipazione alle attività sportive e/o ricreative, ad adempiere gli obblighi di carattere economico fissati annualmente dal Consiglio Direttivo Generale.
La quota o contributo previsto per particolari attività sono intrasmissibili. I Soci onorari, per tutte le iniziative legate alla pratica delle attività sportive e/o ricreative, sono tenuti al rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza; essi sono pertanto tenuti ad osservare le disposizioni di prevenzione previste dalla Legge a tutela dell’integrità fisica e psichica dei partecipanti e a quant’altro il Consiglio Direttivo Generale riterrà opportuno deliberare in merito, al fine di garantire maggiormente gli associati.

Articolo 6 - Soci Onorari

Sono soci onorari quelle personalità, esterne all’associazione, che per il loro prestigio o per meriti acquisiti nei confronti della stessa, questa si consideri onorata di annoverare tra i propri soci.
La qualifica di socio onorario a tempo indeterminato si acquisisce con delibera del Consiglio Direttivo Generale, possono essere nominati fino a due soci onorari ogni quadriennio olimpico.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei Soci

La qualifica di Socio da diritto a:

partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
partecipare alle attività organizzate a cui la Polisportiva aderisce;
fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi a seguito di apposite convenzioni atte a migliorare ed incentivare il rapporto tra Polisportiva ed associato.
I Soci sono tenuti ad osservare le norme statutarie ed i regolamenti della Associazione, nonché le deliberazioni e le decisioni degli organi statutari.
Sono tenuti, altresì, ad adempiere gli obblighi di carattere economico fissati annualmente dal Consiglio Direttivo Generale.
La quota o contributo associativo annuale e le quote previste per particolari attività sono intrasmissibili.
I Soci, per tutte le iniziative legate alla pratica delle attività sportive, e/o ricreative, sono tenuti al rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza; essi sono pertanto tenuti ad osservare le disposizioni dl prevenzione previste dalla Legge a tutela dell’integrità fisica e psichica dei partecipanti e a quant’altro il Consiglio Direttivo Generale riterrà opportuno deliberare in merito, al fine di garantire maggiormente gli associati.

Articolo 4 - I soci

L’iscrizione alla Polisportiva è aperta a tutti i cittadini senza distinzione alcuna.
La qualità di socio si acquista annualmente a domanda dell’interessato indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo Generale della Polisportiva e ratificata dal Consiglio Direttivo Generale con apposito atto deliberativo, in assenza del quale, dopo 30 giorni, la richiesta è da intendersi comunque accettata e ratificata.
Non sono ammessi soci temporanei e la qualità di socio si intende acquistata per il periodo 1 settembre - 31 agosto di ogni anno o per quella frazione di tempo che decorre dalla accettazione della domanda fino al successivo 31 agosto, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo Generale.
Il socio che rinnova la tessera entro i 120 giorni successivi alla scadenza, mantiene la qualifica dl socio in forma continuata.

Articolo 3 - Attivita' strumentale

La Polisportiva può aderire ad organismi od Enti pubblici e/o privati per ampliare le attività svolte e migliorare il rapporto con i propri associati con la finalità di garantire a questi maggiori benefici.
La Polisportiva opera sul piano del volontariato, senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali, con riferimento alle normative che regolano l’associazionismo, La Polisportiva non ha fini di lucro e non distribuisce utili ai propri associati come previsto dall’art. 30 del presente Statuto, cui si fa espresso riferimento. La Polisportiva è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 2 - Finalita' e scopi

La Polisportiva promuove ed attua iniziative sportive, ricreative e culturali atte a:

promuovere la pratica delle attività sportive dilettantistiche, promozionali ed agonistiche, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal Coni ed a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni sportive italiane e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alle attività sportive. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate. La Polisportiva si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali;
potenziare i mezzi ed i modi d’utilizzazione del tempo libero;
migliorare le condizioni per la crescita culturale, fisica e sociale dei propri associati, rivolgendosi a giovani, adulti, anziani, diversamente abili;
favorire l’armonizzazione della vita associativa attraverso lo scambio di valori ed esperienze e/o collaborazioni con altre associazioni sportive e culturali della stessa natura che, per legge o per
regolamento o per atto costitutivo e statuto svolgano analoga attività e perseguano analoghi fini, ed appartengano a medesimi organismi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
utilizzare e/o condurre in gestione, migliorare e valorizzare strutture sportivo-ricreative ed annessi punti di ristoro, per favorire momenti di aggregazione sul territorio, adottando tutte le iniziative più opportune di valorizzazione e tutela. L’espletamento di eventuali attività commerciali non rientra tra le finalità dell’Associazione, ma potrà essere svolta in via sussidiaria per il conseguimento degli scopi istituzionali con riferimento alle specifiche disposizioni normative in materia;
organizzare viaggi e soggiorni connessi all’esercizio dell’attività istituzionale;
intrattenere rapporti con Enti Pubblici e privati per realizzare e/o migliorare la fruizione di strutture sportive, mediante la stipula di opportune convenzioni e/o atti di intesa;
stipulare appositi contratti e convenzioni con imprese pubbliche e/o private per la conduzione tecnico-amministrativa di impianti sportivi;
realizzare iniziative di formazione ed informazione in relazione alle finalità statutarie;
attuare tutto quanto non espressamente previsto ed utile al raggiungimento degli obiettivi statutari.
promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento, nelle attività sportive;
la durata della Polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Articolo 21 - Riunioni del Consiglio Direttivo Generale

Il Consiglio Direttivo Generale si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Presidente.
E’ convocato, altresì, su espressa richiesta della maggioranza dei suoi membri.
La convocazione ordinaria viene confermata, per la seduta successiva, alla fine della riunione del Consiglio con indicazione del luogo della riunione in sedi istituzionali. Verranno avvisati dalla Segreteria solamente i Consiglieri assenti. Il Consiglio Direttivo Generale delibera validamente con la presenza fisica della maggioranza dei suoi componenti aventi diritto a voto.
Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Generale sono assunte a maggioranza dei voti, ed espressi in forma palese nelle seguenti formule di rito: favorevole, contrario, astenuto.
A parità di voti è prevalente il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo Generale può invitare alle riunioni i consiglieri del Consiglio di Sezione, i Soci tutti, consulenti esterni e rappresentanti delle istituzioni locali; detti invitati non avranno alcun diritto di voto ma possono esprimere parere consultivo.

Articolo 20 - Competenze del Consiglio Direttivo Generale

Il Consiglio Direttivo Generale:

stabilisce, nell’ambito degli indirizzi di massima espressi dall’Assemblea, e nell’ambito delle esigenze manifestate dal Consiglio di Sezione, il programma delle attività sociali delle singole sezioni e ne approva gli specifici eventuali regolamenti attuativi proposti dal Consiglio di Sezione;
promuove il coordinamento e lo sviluppo organizzativo della Polisportiva;
presenta all'Assemblea dei Soci il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo;
stabilisce le quote associative annuali nonché le quote per attività specifiche e/o speciali rientranti nelle finalità e scopi della Polisportiva in base alle indicazioni fornite dai Consigli delle Sezioni.
ratifica l’iscrizione di nuovi soci. In caso di non accettazione della domanda di un nuovo socio il Consiglio Direttivo Generale si esprime con parere motivato.
fissa la data di convocazione delle Assemblee.
adotta eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci in base a quanto previsto dall’art. 33 del presente Statuto.
lI Consiglio Direttivo generale stabilisce le deleghe ai Presidenti di Sezione.
Ha facoltà di nominare fino ad un massimo di 2, i Soci Onorari secondo quanto previsto all’art. 6.

Articolo 19 - Composizione del Consiglio Direttivo Generale

Il Consiglio Direttivo Generale è l’organo amministrativo della Polisportiva.
Il Consiglio Direttivo Generale è composto dai Presidenti di ogni Consiglio di Sezione. E’ fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo Generale di ricoprire cariche sociali in altre Società e Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva.
Il Consiglio Direttivo Generale elegge tra i suoi membri con voto palese:

Il Presidente;
2 Vice Presidenti di cui uno vicario;
e nomina, con facoltà di scelta;

il Segretario;
il Tesoriere;
che, se scelti tra i non consiglieri del Consiglio Direttivo Generale, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo Generale con parere consultivo.
Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consigliere che per ingiustificato motivo sia assente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo Generale è dichiarato decaduto dalla carica di consigliere del Consiglio Direttivo Generale ed altresì dalla carica di Presidente del Consiglio di Sezione e sostituito in base a quanto previsto dai successivi comma.
Qualora durante il corso del mandato cessano, per qualsiasi motivo, uno o piu Consiglieri, che ricoprono anche la carica di Presidente di Sezione, si procederà come previsto alI’Art. 12 del presente statuto
I Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, non onerose, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili.

 

Articolo 18 - Sezioni

Il Consiglio Direttivo Generale con apposita delibera motivata può aprire, chiudere o sospendere le sezioni.
Il provvedimento di sospensione e di chiusura di una sezione non fa decadere Consiglio di Sezione che resta in carica fino alla conclusione del mandato; salvo dimissioni del Presidente di Sezione e/o della maggioranza dei consiglieri in tal caso, in deroga all’art. 12, non si procederà al rinnovo del Consiglio di Sezione.
Nel caso di apertura di una sezione, il Consiglio Direttivo Generale, deve provvedere alla formazione del Consiglio di Sezione, come previsto dall’art. 11.
Il Consiglio Direttivo Generale, con apposita delibera motivata, può incaricare un Consiglio di Sezione di gestire anche una sezione per la quale non è stato eletto alcun consiglio; detto incarico in qualunque momento revocabile dal Consiglio Direttivo Generale, comunque esaurisce i suoi effetti alla scadenza del mandato.
La struttura e l’organizzazione delle sezioni, oltre che dal presente Statuto, sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo Generale.
La Polisportiva attualmente ha le seguenti sezioni:

Ballo
Feste Popolari e manifestazioni
Ginnastica Aerobica
Ginnastica Artistica
Ginnastica per adulti
Pallacanestro
Pallavolo
Pesca Sportiva
Tennis
Gestione impianti sportivi
Le sezioni di attività sportiva svolgono attività esclusivamente dilettantistica nell’ambito del CONI e delle Federazioni Nazionali o altri Enti di promozione sportiva dilettantistica.

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