Statuto

Articolo 1 – Costituzione e sede

E’ costituita, ai sensi dell’Art. 12 e seguenti del Cod. Civ. un’Associazione dilettantistica denominata “Polisportiva Varedo Associazione dilettantistica senza fine di lucro”, d’ora in poi scritta ‘Polisportiva”, con sede in Varedo Via Donizetti, 3.

La Polisportiva che ha svolto la sua attività come Associazione fin dal 23 Novembre 1974, esaurisce 16 proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Alla Polisportiva è riconosciuta la personalità giuridica con iscrizione al registro per il riconoscimento della personalità giuridica effettuata in data 29/06/2001 con DPGR n. 15886.

Articolo 2 – Finalità e scopi

La Polisportiva promuove ed attua iniziative sportive, ricreative e culturali atte a

  • promuovere la pratica delle attività sportive dilettantistiche, promozionali ed agonistiche, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal Coni ed a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni sportive italiane e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alle attività sportive. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate. La Polisportiva si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali;
  • potenziare i mezzi ed i modi d’utilizzazione del tempo libero;
  • migliorare le condizioni per la crescita culturale, fisica e sociale dei propri associati, rivolgendosi a giovani, adulti, anziani, diversamente abili;
  • favorire l’armonizzazione della vita associativa attraverso lo scambio di valori ed esperienze e/o collaborazioni con altre associazioni sportive e culturali della stessa natura che, per legge o per
    regolamento o per atto costitutivo e statuto svolgano analoga attività e perseguano analoghi fini, ed appartengano a medesimi organismi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
  • utilizzare e/o condurre in gestione, migliorare e valorizzare strutture sportivo-ricreative ed annessi punti di ristoro, per favorire momenti di aggregazione sul territorio, adottando tutte le iniziative più opportune di valorizzazione e tutela. L’espletamento di eventuali attività commerciali non rientra tra le finalità dell’Associazione, ma potrà essere svolta in via sussidiaria per il conseguimento degli scopi istituzionali con riferimento alle specifiche disposizioni normative in materia;
  • organizzare viaggi e soggiorni connessi all’esercizio dell’attività istituzionale;
  • intrattenere rapporti con Enti Pubblici e privati per realizzare e/o migliorare la fruizione di strutture sportive, mediante la stipula di opportune convenzioni e/o atti di intesa;
  • stipulare appositi contratti e convenzioni con imprese pubbliche e/o private per la conduzione tecnico-amministrativa di impianti sportivi;
  • realizzare iniziative di formazione ed informazione in relazione alle finalità statutarie;
  • attuare tutto quanto non espressamente previsto ed utile al raggiungimento degli obiettivi statutari.
  • promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento, nelle attività sportive;

La durata della Polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Articolo 3 – Attività strumentale

La Polisportiva può aderire ad organismi od Enti pubblici e/o privati per ampliare le attività svolte e migliorare il rapporto con i propri associati con la finalità di garantire a questi maggiori benefici.

La Polisportiva opera sul piano del volontariato, senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali, con riferimento alle normative che regolano l’associazionismo, La Polisportiva non ha fini di lucro e non distribuisce utili ai propri associati come previsto dall’art. 30 del presente Statuto, cui si fa espresso riferimento. La Polisportiva è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 4 – I soci

L’iscrizione alla Polisportiva è aperta a tutti i cittadini senza distinzione alcuna.

La qualità di socio si acquista annualmente a domanda dell’interessato indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo Generale della Polisportiva e ratificata dal Consiglio Direttivo Generale con apposito atto deliberativo, in assenza del quale, dopo 30 giorni, la richiesta è da intendersi comunque accettata e ratificata.

Non sono ammessi soci temporanei e la qualità di socio si intende acquistata per il periodo 1 settembre – 31 agosto di ogni anno o per quella frazione di tempo che decorre dalla accettazione della domanda fino al successivo 31 agosto, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo Generale.

Il socio che rinnova la tessera entro i 120 giorni successivi alla scadenza, mantiene la qualifica dl socio in forma continuata.

Articolo 5 – Diritti e doveri sei soci

La qualifica di Socio da diritto a:

  • partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
  • partecipare alle attività organizzate a cui la Polisportiva aderisce;
  • fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi a seguito di apposite convenzioni atte a migliorare ed incentivare il rapporto tra Polisportiva ed associato. I Soci sono tenuti ad osservare le norme statutarie ed i regolamenti della Associazione, nonché le deliberazioni e le decisioni degli organi statutari. Sono tenuti, altresì, ad adempiere gli obblighi di carattere economico fissati annualmente dal Consiglio Direttivo Generale. La quota o contributo associativo annuale e le quote previste per particolari attività sono intrasmissibili. I Soci, per tutte le iniziative legate alla pratica delle attività sportive, e/o ricreative, sono tenuti al rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza; essi sono pertanto tenuti ad osservare le disposizioni dl prevenzione previste dalla Legge a tutela dell’integrità fisica e psichica dei partecipanti e a quant’altro il Consiglio Direttivo Generale riterrà opportuno deliberare in merito, al fine di garantire maggiormente gli associati.

Articolo 6 – Soci onorari

Sono soci onorari quelle personalità, esterne all’associazione, che per il loro prestigio o per meriti acquisiti nei confronti della stessa, questa si consideri onorata di annoverare tra i propri soci.

La qualifica di socio onorario a tempo indeterminato si acquisisce con delibera del Consiglio Direttivo Generale, possono essere nominati fino a due soci onorari ogni quadriennio olimpico.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci onorari

La qualifica di Socio onorario da diritto a:

  • partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
  • partecipare alle attività organizzate a cui la Polisportiva aderisce;
  • fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi a seguito di apposite convenzioni atte a migliorare ed incentivare il rapporto tra Polisportiva ed associato.
    I Soci onorari sono tenuti ad osservare le norme statutarie ed i regolamenti della Associazione nonché le deliberazioni e le decisioni degli organi statutari.
    Sono tenuti, in caso di partecipazione alle attività sportive e/o ricreative, ad adempiere gli obblighi di carattere economico fissati annualmente dal Consiglio Direttivo Generale. La quota o contributo previsto per particolari attività sono intrasmissibili. I Soci onorari, per tutte le iniziative legate alla pratica delle attività sportive e/o ricreative, sono tenuti al rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza; essi sono pertanto tenuti ad osservare le disposizioni di prevenzione previste dalla Legge a tutela dell’integrità fisica e psichica dei partecipanti e a quant’altro il Consiglio Direttivo Generale riterrà opportuno deliberare in merito, al fine di garantire maggiormente gli associati.

Articolo 8 – Gli organi dell’associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo Generale;
  • lI Presidente del Consiglio Direttivo Generale;
  • 2 Vice Presidenti del Consiglio Direttivo Generale di cui uno vicario;
  • Il Segretario del Consiglio Direttivo Generale;
  • Il Tesoriere;
  • I Consigli delle Sezioni eletti dall’assemblea;
  • I Presidenti dei Consigli delle Sezioni eletti dall’assemblea;
  • I Revisori dei Conti nel numero di 3 effettivi e 2 supplenti;

Articolo 9 – L’assemblea dei soci

L’Assemblea dei Soci è sovrana ed è il massimo organo della Polisportiva. Ad essa appartengono i criteri normativi generali.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee tutti gli associati nonché a votare, i soli soci maggiorenni in regola con le norme statutarie e con il pagamento delle quote associative annuali e/o di altro genere stabilite dal Consiglio Direttivo Generale e che siano iscritti alla Polisportiva, alla data di convocazione dell’Assemblea, da almeno trenta giorni.

Hanno altresì diritto di voto i soci onorari maggiorenni.

L’Assemblea:

  • in via ordinaria stabilisce gli indirizzi di massima dell’attività sociale ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo economico e finanziario, della Polisportiva entro i 121 giorni successivi dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario;
  • in via ordinaria elegge il Consiglio di ogni singola sezione e, il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • in via straordinaria delibera in merito alle modifiche statutarie;
  • in via straordinaria elegge, integrandoli, i componenti del Consiglio di Sezione venuti a mancare, nel caso in cui non vi sia possibilità di sostituzione, secondo quanto previsto al successivo art. 12.
  • in via straordinaria delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione, alla nomina dei liquidatori e alla devoluzione del patrimonio.

L’Assemblea dei soci si riunisce una volta l’anno in via ordinaria su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo Generale; in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo Generale, e su richiesta scritta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto a voto.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza personale o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione, trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto, e delibera con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto.

La convocazione deve essere effettuata mediante affissione nella sede sociale e nei punti di maggior affluenza dei Soci, almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea. In caso di assemblea ordinaria l’avviso di convocazione è, altresì, pubblicato ed affisso nella sede sociale, unitamente al bilancio preventivo ed al conto consuntivo ed alla eventuale relazione.

L’avviso di convocazione delle assemblee deve contenere la data e l’ora della prima e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dei lavori ed il termine per presentare le candidature.

Non hanno diritto al voto, ed in caso di assemblea elettiva non possono essere eletti i soci e i soci onorari che non hanno compiuto il 18° anno di età alla data di convocazione dell’Assemblea o i maggiorenni che risultino statutariamente inadempienti e/o morosi.

Un’apposita commissione di tre membri, commissione “verifica poteri”, nominata dal Consiglio Direttivo Generale e scelti anche tra persone non associate, coadiuvati dal segretario dell’Associazione, presiede alle elezioni, prepara le schede necessarie alle votazioni e provvede allo scrutinio delle stesse
Presiede l’assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo Generale della Polisportiva, o in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente incaricato, o altra persona nominata dal Presidente.

Segretario delle assemblee è il Segretario della Polisportiva.

Le votazioni per l’elezione delle cariche sociali sono effettuate mediante votazione a scrutinio segreto nell’orario specificatamente indicato nell’avviso di convocazione.

Per tutte le votazioni delle assemblee è ammessa la facoltà di delega fra soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento delle quote sociali annuali e per specifiche attività.

Ciascun socio avente diritto al voto potrà essere delegato al massimo da altri due soci aventi diritto al voto e in regola con il pagamento delle quote sociali annuali e per specifiche attività.

Articolo 10 – Pubblicità delle deliberazioni dell’assemblea

Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono rese pubbliche mediante affissione nella sede sociale, ivi compresi il rendiconto economico e finanziario e l’eventuale relazione illustrativa.

Articolo 11 – Elezione degli organi

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Sezione si svolgono ogni quattro anni.

Le elezioni devono essere indette, al più tardi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del mandato, con un preavviso di almeno venti giorni affisso nella sede sociale e nei posti di maggior affluenza dei Soci.

Sono eleggibili nei Consigli di Sezione tutti i Soci con almeno un anno di anzianità e di “provate capacità” che formano una lista di sezione.

La lista deve prevedere il nominativo del candidato alla Presidenza della Sezione, ed essere composta da un minimo di 3 soci; i soci possono candidarsi in una sola lista.

La lista con i nominativi dei soci candidati, debitamente sottoscritta da tutti i componenti della lista stessa, deve essere presentata in segreteria da uno dei candidati della lista, almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea.

Il controllo circa il possesso dei requisiti formali da parte di candidati nelle singole liste viene effettuato dalla commissione “verifica poteri” di cui all’art. 9, coadiuvata dal Segretario della Polisportiva.

La commissione “verifica poteri” si pronuncia nei successivi due giorni comunicando al capo lista l’esito della verifica il quale nei successivi due giorni può procedere alla sostituzione dei candidati che non possiedono i requisiti o alla regolarizzazione della posizione degli stessi.

L’elenco dei soci candidati, ovvero le liste dei soci candidati, alla carica di componente del Consiglio di Sezione saranno rese pubbliche mediante affissione nella sede sociale almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea elettiva.

Ciascun socio maggiorenne, in regola con il pagamento delle quote associative e con quanto previsto dallo Statuto, è eleggibile, ed esprime in sede di votazione massimo 7 preferenze per ciascun voto spettante, direttamente e per delega, nell’elezione di ogni Consiglio di Sezione e massimo 5 preferenze in quelle dei Revisori dei Conti.

Articolo 12 – Composizione del consiglio di elezione

Il Consiglio di Sezione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti nominalmente dall’Assemblea dei Soci.

E’ fatto divieto ai membri del Consiglio di Sezione, di ricoprire cariche sociali in altre Società e Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle medesime discipline sportive praticate dall’associazione.

Il Presidente del Consiglio di Sezione che sarà il Responsabile della sezione é membro di diritto del Consiglio Direttivo Generale

Il Consiglio di Sezione elegge tra i suoi membri con voto palese il Vice Presidente e nomina con facoltà di scelta il Segretario della sezione che, se scelto tra i non consiglieri del consiglio di Sezione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Sezione con parere consultivo.

Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consigliere di Sezione che per ingiustificato motivo sia assente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Sezione è dichiarato decaduto dalla carica e sostituito in base a quanto previsto dai successivi comma.

Qualora durante il corso del mandato venga a cessare, per qualsiasi motivo, il Presidente di Sezione, il Consiglio Direttivo Generale dovrà provvedere alla convocazione di apposita Assemblea Straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio di Sezione entro 90 giorni.

Qualora durante il corso del mandato cessino, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri di Sezione, purché meno della metà, subentrano a questi i primi dei non eletti della stessa lista presentata nell’ultima votazione.

I Consiglieri di sezione subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri di sezione sostituiti.

In caso di assenza di primi non eletti e al superamento del numero minimo di componenti del Consiglio di Sezione, si procederà alla convocazione di apposita

Assemblea Straordinaria per l’elezione dei Consiglieri di Sezione da reintegrare secondo quanto previsto all’art. 11 del presente Statuto entro 90 giorni.

Qualora, durante il corso del mandato, cessino contemporaneamente, per qualsiasi motivo, più della metà dei consiglieri di sezione, e/o il Presidente di Sezione, il Consiglio Direttivo Generale dovrà provvedere alla convocazione di apposita Assemblea Straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio di Sezione entro 90 giorni

Tutte le cariche elettive, sono gratuite, non onerose, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili.

Il Consiglio di Sezione elegge il vice presidente tra i propri membri.

Articolo 13 – Competenza del consiglio di elezione

Programma e segue l’attività, in stretto contatto con gli istruttori, e si avvale per il raggiungimento dei propri obiettivi di altri Dirigenti Sportivi ai quali possono demandare compiti o mansioni specifiche, è direttamente responsabile della realizzazione della programmazione dell’attività e la programmazione stessa, deve prima di essere perseguita, sottoposta all’approvazione ed alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo Generale al quale dovranno sempre e comunque renderne conto.
Propongono al Consiglio Direttivo Generale, regolamenti attuativi della disciplina.

Articolo 14 – Riunioni del consiglio di sezione

Il Consiglio di Sezione si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Presidente di sezione.

E’ convocato, altresì, su espressa richiesta della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione ordinaria viene confermata, per la seduta successiva, alla fine della riunione del Consiglio, Il Consiglio di Sezione delibera validamente con la presenza fisica della maggioranza dei suoi componenti aventi diritto a voto.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni del Consiglio di Sezione sono assunte a maggioranza dei voti, ed espressi in forma palese nelle seguenti formule di rito: favorevole, contrario, astenuto.

A parità di voti è prevalente il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo di Sezione può invitare alle riunioni, i Soci tutti, i consulenti esterni e i rappresentanti delle istituzioni locali; detti invitati non hanno alcun diritto di voto ma possono esprimere parere consultivo.

Articolo 15 – Il Presidente del Consiglio di sezione – Competenze

Il Presidente del Consiglio di Sezione è membro di diritto del Consiglio Direttivo Generale, convoca e presiede il Consiglio di Sezione; è responsabile dell’attività del proprio settore di cui ha la rappresentanza in merito alla delega ricevuta dal Consiglio Direttivo Generale.

Articolo 16 – Il Vice Presidente del consiglio di sezione – Competenze

Il Vice Presidente di sezione collabora con il Presidente di sezione all’attuazione dell’attività del Consiglio di Sezione. In caso di assenza sostituisce il Presidente nelle riunioni del Consiglio di Sezione tranne che nelle riunioni del Consiglio Direttivo Generale ove non sono ammesse deleghe.

Articolo 17 – Il Segretario di sezione – Competenze

Il Segretario:

  • redige e controfirma i verbali delle riunioni del Consiglio di Sezione che sono sottoscritti dal Presidente di sezione e provvede a trasmetterne copia al Segretario del Consiglio Direttivo Generale;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • predispone la documentazione per le domande di affiliazione e tesseramento e le iscrizioni alle manifestazioni e tornei;
  • collabora alla riuscita dell’attività sociale;
  • può eventualmente avvalersi di una segreteria messa a disposizione dal Consiglio di Sezione.

Articolo 18 – Le sezioni

Il Consiglio Direttivo Generale con apposita delibera motivata può aprire, chiudere o sospendere le sezioni.

Il provvedimento di sospensione e di chiusura di una sezione non fa decadere Consiglio di Sezione che resta in carica fino alla conclusione del mandato; salvo dimissioni del Presidente di Sezione e/o della maggioranza dei consiglieri in tal caso, in deroga all’art. 12, non si procederà al rinnovo del Consiglio di Sezione.

Nel caso di apertura di una sezione, il Consiglio Direttivo Generale, deve provvedere alla formazione del Consiglio di Sezione, come previsto dall’art. 11.

Il Consiglio Direttivo Generale, con apposita delibera motivata, può incaricare un Consiglio di Sezione di gestire anche una sezione per la quale non è stato eletto alcun consiglio; detto incarico in qualunque momento revocabile dal Consiglio Direttivo Generale, comunque esaurisce i suoi effetti alla scadenza del mandato.

La struttura e l’organizzazione delle sezioni, oltre che dal presente Statuto, sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo Generale.
La Polisportiva attualmente ha le seguenti sezioni:

  • Ballo
  • Feste Popolari e manifestazioni
  • Ginnastica Aerobica
  • Ginnastica Artistica
  • Ginnastica per adulti
  • Pallacanestro
  • Pallavolo
  • Pesca Sportiva
  • Tennis
  • Gestione impianti sportivi

Le sezioni di attività sportiva svolgono attività esclusivamente dilettantistica nell’ambito del CONI e delle Federazioni Nazionali o altri Enti di promozione sportiva dilettantistica.

Articolo 19 – Composizione del consiglio direttivo generale

Il Consiglio Direttivo Generale è l’organo amministrativo della Polisportiva.

Il Consiglio Direttivo Generale è composto dai Presidenti di ogni Consiglio di Sezione. E’ fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo Generale di ricoprire cariche sociali in altre Società e Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva.

Il Consiglio Direttivo Generale elegge tra i suoi membri con voto palese:

  • Il Presidente;
  • 2 Vice Presidenti di cui uno vicario

e nomina, con facoltà di scelta:

  • il Segretario;
  • il Tesoriere;

che, se scelti tra i non consiglieri del Consiglio Direttivo Generale, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo Generale con parere consultivo.

Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consigliere che per ingiustificato motivo sia assente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo Generale è dichiarato decaduto dalla carica di consigliere del Consiglio Direttivo Generale ed altresì dalla carica di Presidente del Consiglio di Sezione e sostituito in base a quanto previsto dai successivi comma.

Qualora durante il corso del mandato cessano, per qualsiasi motivo, uno o piu Consiglieri, che ricoprono anche la carica di Presidente di Sezione, si procederà come previsto alI’Art. 12 del presente statuto
I Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, non onerose, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili.

Articolo 20 – Competenze del consiglio direttivo generale

Il Consiglio Direttivo Generale:

  • stabilisce, nell’ambito degli indirizzi di massima espressi dall’Assemblea, e nell’ambito delle esigenze manifestate dal Consiglio di Sezione, il programma delle attività sociali delle singole sezioni e ne approva gli specifici eventuali regolamenti attuativi proposti dal Consiglio di Sezione;
  • promuove il coordinamento e lo sviluppo organizzativo della Polisportiva;
    presenta all’Assemblea dei Soci il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo;
    stabilisce le quote associative annuali nonché le quote per attività specifiche e/o speciali rientranti nelle finalità e scopi della Polisportiva in base alle indicazioni fornite dai Consigli delle Sezioni.
  • ratifica l’iscrizione di nuovi soci. In caso di non accettazione della domanda di un nuovo socio il Consiglio Direttivo Generale si esprime con parere motivato.
  • fissa la data di convocazione delle Assemblee.
  • adotta eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci in base a quanto previsto dall’art. 33 del presente Statuto.

lI Consiglio Direttivo generale stabilisce le deleghe ai Presidenti di Sezione.
Ha facoltà di nominare fino ad un massimo di 2, i Soci Onorari secondo quanto previsto all’art. 6.

Articolo 22 – Il Presidente del consiglio direttivo generale – competenze

Il Presidente del consiglio direttivo Generale ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

  • Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Generale e l’Assemblea dei Soci;
  • è responsabile dell’attuazione del programma delle attività sociali e degli atti amministrativi e di gestione compiuti in nome e per conto della Polisportiva;
  • firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque la Polisportiva.
  • Può delegare parte o tutti i poteri al vice presidente vicario e in caso di impedimento di questi al vicepresidente.
  • Può delegare per l’ordinaria amministrazione dei rapporti bancari il Tesoriere.
  • Con apposita delega può delegare, nell’ambito delle decisione del Consiglio Direttivo Generale, i Presidenti di Sezione a rappresentare l’Associazione presso le federazioni sportive a cui la stessa è affiliata.

Articolo 23 – I Vice Presidenti del Consiglio Direttivo Generale – Competenze

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente all’attuazione dell’attività sociale.

Il vicepresidente vicario sostituisce in sua assenza il Presidente.

Il vicepresidente, in caso di impedimento anche del vicepresidente vicario sostituisce, il Presidente dietro conferimento di apposita delega.

Articolo 24 – Il segretario del Consiglio Direttivo Generale – competenze

Il Segretario:

  • tiene aggiornato i! libro dei Soci;
  • redige e controfirma i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Generale che sono sottoscritti dal Presidente;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • conserva i verbali delle riunioni di tutti i Consigli di Sezione;
  • collabora alla riuscita dell’attività sociale.

Può eventualmente avvalersi di una segreteria messa a disposizione dal consiglio direttivo Generale.

Articolo 25 – Il tesoriere – competenze

Il Tesoriere:

  • ha la responsabilità della cassa sociale e dei libri contabili;
  • predispone i dati per il rendiconto economico e finanziario;
  • provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle uscite;
  • prende in consegna i beni mobili ed immobili della Polisportiva e tiene aggiornati i libri degli inventari.
  • Può eventualmente avvalersi di una segreteria messa a disposizione dal consiglio direttivo Generale.

Articolo 26 – Collegio dei revisori dei conti – competenze

Il controllo sull’attività amministrativa e contabile dell’Associazione è affidata ad un Collegio dei Revisori dei conti che dura in carica quattro anni, ed è composto da tre membri anche non soci, eletti dall’Assemblea, di provata capacita.

Il Collegio redige la relazione sui conti economici e sui risultati della gestione, ed accerta la regolare tenuta dei registri contabili.

I componenti del Collegio hanno facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo Generale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo.

Articolo 27 – Patrimonio dell’associazione

Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituito da Titoli per un valore nominale complessivo di € 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69).

Tale patrimonio può essere incrementato da lasciti e donazioni che pervengano con tale specifica destinazione, nonché da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo Generale ad aumentarlo.

Spetta al Consiglio Direttivo Generale decidere gli investimenti del patrimonio.

Articolo 28 – Le entrate dell’associazione

Per lo svolgimento delle attività istituzionali, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  • redditi del patrimonio;
  • quote d’iscrizione, tesseramenti annuali e/o particolari, versate dai soci nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo Generale;
  • contributi e sovvenzioni erogati sia da Enti, pubblici e privati, che da privati cittadini;
  • proventi derivanti da attività istituzionali e/o di altra natura;
  • ogni altra entrata non destinata ad incremento del patrimonio.

Articolo 29 – Bilancio

L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Articolo 30 – Utili e avanzi di gestione

Durante la vita della Polisportiva è fatto divieto di distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

E’ fatto obbligo di reinvestire gli utili interamente nella Polisportiva per il perseguimento della attività sportiva ed istituzionale.

Articolo 31 – Regolamenti

Per l’esecuzione delle presenti norme statutarie, il Consiglio Direttivo Generale può provvedere all’emanazione del Regolamento Organico o di specifici Regolamenti di Settore.

Per la disciplina e l’organizzazione delle singole sezioni, nel rispetto dell’unità della Polisportiva e delle comuni finalità perseguite, le sezioni possono proporre regolamenti al Consiglio Direttivo Generale cui compete l’esame e l’approvazione definitiva.

Articolo 32 – Accettazione dello statuto da parte dei soci

L’iscrizione alla Polisportiva comporta per i Soci la conoscenza e l’accettazione dello Statuto e dei regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo Generale della Polisportiva.

Articolo 33 – Sanzioni e ricorsi

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci sono:

  • deplorazione;
  • sospensione;
  • espulsione.

I provvedimenti di cui ai punti 1 e 2 sono applicati dal Presidente del Consiglio direttivo Generale per mancanze lievi che non rendano incompatibile anche temporaneamente la qualità di socio.

Il provvedimento di espulsione è adottato dal Consiglio Direttivo Generale a carico degli iscritti che abbiano commesso azioni od omissioni che ledano l’immagine morale dell’Associazione o che possano recare danno alla stessa e/o alle sue attività.

Oltre ai casi previsti dalla Legge, il Consiglio Direttivo Generale può deliberare in merito all’espulsione del socio quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • non siano state osservate le disposizioni previste dallo Statuto e/o dai regolamenti interni, deliberati dal Consiglio Direttivo Generale;
  • non si sia adempiuto agli obblighi assunti dal socio, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Associazione, o il socio si sia reso moroso nel pagamento delle quote associative deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo Generale della Polisportiva;
  • vi sia stato danno o tentativo di danneggiamento, materiale o morale, da parte del socio nei confronti della Polisportiva, o siano stati posti in essere da parte del Socio attività e/o atteggiamenti che abbiano creato dissidio tra gli associati;
  • qualora il Socio prenda parte ad attività, in qualsiasi forma legale esse siano costituite, che svolgano attività contrastanti e che ledano gli interessi della Polisportiva, senza aver ottenuto preventiva autorizzazione scritta, a seguito di apposita richiesta e regolare deliberazione del Consiglio Direttivo Generale della Polisportiva.
  • Il provvedimento di espulsione produrrà i suoi effetti non appena pervenuto a conoscenza del destinatario.

Contro i provvedimenti di cui ai punti i e 2, è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo Generale.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 35 del presente Statuto.

Articolo 34 – Rcesso ed espulsione dei soci

La qualità di Socio si perde per:

  • recesso;
  • espulsione.

Il recesso, oltre che nei casi previsti per legge, è consentito all’associato che abbia perduto i requisiti per l’ammissione o per decisione volontaria espressa per iscritto, oppure qualora il socio non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi statutari.

E’ fatta salva la tutela dei diritti della Polisportiva nei confronti dell’associato moroso.

Articolo 35 – Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo della Polisportiva, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale.

Gli arbitri saranno scelti uno per parte e il terzo in accordo tra le parti.

Articolo 36 – Scioglimento e liquidazione

L’associazione si estingue nei casi previsti dall’art.27 del Cod. Civ. quando:

  • il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo;
  • lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

La sussistenza di tali condizioni dovrà essere previamente accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo Generale che sottoporrà l’atto all’approvazione dell’Assemblea.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto. Nella medesima seduta l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche tra i Soci, conferendo loro i necessari poteri.

Il Patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe con sede nel comune di Varedo, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 37 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni private legalmente riconosciute e alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 1 – Costituzione e Sede

E’ costituita, ai sensi dell’Art. 12 e seguenti del Cod. Civ. un’Associazione dilettantistica denominata “Polisportiva Varedo Associazione dilettantistica senza fine…

Articolo 2 – Finalita’ e scopi

La Polisportiva promuove ed attua iniziative sportive, ricreative e culturali atte a: promuovere la pratica delle attività sportive dilettantistiche, promozionali…

Articolo 4 – I soci

L’iscrizione alla Polisportiva è aperta a tutti i cittadini senza distinzione alcuna.La qualità di socio si acquista annualmente a domanda…

Articolo 6 – Soci Onorari

Sono soci onorari quelle personalità, esterne all’associazione, che per il loro prestigio o per meriti acquisiti nei confronti della stessa,…

Articolo 18 – Sezioni

Il Consiglio Direttivo Generale con apposita delibera motivata può aprire, chiudere o sospendere le sezioni.Il provvedimento di sospensione e di…

Articolo 31 – Regolamenti

Per l’esecuzione delle presenti norme statutarie, il Consiglio Direttivo Generale può provvedere all’emanazione del Regolamento Organico o di specifici Regolamenti…